Estese le zone dove è vietato lo stazionamento. Misure valide fino al 28 marzo 2021
Con Ordinanza n. 112 del 4 marzo 2021, il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha disposto limitazioni all’asporto e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto è valido nelle giornate di venerdì, sabato e domenica fino al 28 marzo 2021.
Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 è disposto il divieto di asporto di alimenti e bevande da distributori automatici e automezzi attrezzati (paninoteche), attività artigianali (caffetterie, birrerie, gelaterie ecc.) nonché da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per la sola consegna a domicilio.
Per le medesime attività dalle ore 16.00 è anche disposto il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, fatta esclusione per il servizio di somministrazione agli avventori regolarmente seduti nei locali e nei dehors esterni fino alle ore 18.00.
Inoltre, dalle ore 05.00 alle ore 22.00 divieto di consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche fatta eccezione per il servizio al tavolo degli esercizi pubblici.
Infine, divieto di stazionamento in via Ungaretti, nel tratto di strada compreso tra via Remigio Ferretti e Via Fiume, inclusa l’area di accesso al porto commerciale e le aree parcheggio presenti. Con ordinanze n. 92 e 93 del 27 febbraio 2021 era stato deciso il divieto di stazionamento in via Garibaldi, Piazza Garibaldi, lungomare Santa Maria, via Procaccia (da Porta vecchia fino a via Tommaso Moro e via Galileo Galilei), via Porto, via O. Comes, largo Castello, largo San Salvatore e largo San Giovanni. Resta fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private nonché degli avventori adeguatamente sistemati ai tavoli dei pubblici esercizi.
La violazione dell’ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 3.000).